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Antitrust sanziona Lyoness: pratica commerciale ingannevole

Sanzione a Lyoness

Può essere capitato anche a voi che un vostro amico o conoscente vi abbia proposto di entrare nella rete commerciale di Lyoness: un sistema di cashback capace di darvi ritorni economici significativi.

Il cashback (letteralmente  “contante  indietro”)  consiste  nel  guadagno  (generalmente sotto  forma  di  sconto)  che  gli  utenti  registrati  possono  ottenere  sul  valore  dei  loro  acquisti. Ad es. applicando il cashback del 2% su un acquisto di 100€, il sistema assicura un ritorno di 2€ e quindi sostanzialmente uno sconto del 2%.

Il sistema di cashback di Lyoness è basato su una card che viene consegnata gratuitamente agli utenti registrati che permette di accumulare Shopping Points il cui valore è pari a 1€ cadauno. Ogni utente guadagna Shopping Points sia sugli acquisti da lui effettuati sia sugli acquisti fatti dai suoi conoscenti che ha convinto ad entrare nel sistema, per questi infatti guadagna una percentuale di cashback dello 0,5% sui loro acquisti.

“Il sistema di promozione, utilizzando il pretesto del descritto vantaggio degli acquisti con cashback, si sostanzia in realtà nel reclutamento di un numero elevato di consumatori ai quali viene richiesto, dopo aver assunto la veste di incaricato alle vendite, di pagare una fee di ingresso particolarmente elevata per accedere al primo livello commissionale (pari a 2.400,00 euro) e iniziare la “carriera” come Lyconet Premium Marketer” (comunicato stampa AGCM).

Addirittura ad un evento di reclutamento organizzato dai promoter di Lyoness viene detto che in sostanza “le carte fedeltà sono una copertura” (Provvedimento AGCM pag. 13).

L’AGCM ha accertato che l’attività generata effettivamente  dal cashback corrisponde solo ad 1/6 dei ricavi generati dal Sistema, mentre la maggior parte degli introiti è costituita dalle tasse di ingresso dei nuovi “addetti”.

Sono anche altre le problematiche individuate dall’Autorità in quanto è stato appurato che i siti istituzionali di Lyoness (www.lyoness.com/it e www.lyconet.com/it) non descrivono adeguatamente le principali ed effettive modalità di funzionamento del sistema e   non   sono   presenti   neppure le   altre   essenziali informazioni   richieste   nelle   vendite   a   distanza,  quali   le   modalità   di trattamento  dei  reclami,  le  informazioni  sul  diritto  di  recesso  in  caso  di acquisto  di Discount  Voucher  e Cloud,  l’indicazione  della  possibilità  di servirsi  di  un  meccanismo  extra-giudiziale  di  reclamo  e  ricorso  cui  il professionista  è  soggetto  e  le  condizioni  per  avervi  accesso.  Non risulta presente, infine,  il  riferimento  al  foro  competente  in  caso  di  controversie giudiziarie che coinvolgano consumatori.

Il Codice del  Consumo,  all’articolo  23,  comma  1,  lettera p),  qualifica come scorretta ex se la pratica consistente nell’avviare, gestire o promuovere “un  sistema  di  promozione  a  carattere  piramidale  nel  quale  il  consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante   principalmente   dall’entrata   di   altri   consumatori   nel   sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”. Inoltre, con la legge n.  173  del  2005,  “Disciplina  della  vendita  diretta  a  domicilio  e  tutela  del consumatore dalle forme di vendite piramidali”, il legislatore ha anche inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita diretta a domicilio,  fattispecie  considerata  a  tutti  gli  effetti  lecita,  da  distinguere  da tutte  quelle  “strutture  di  vendita nelle  quali l’incentivo  economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura” [Art. 5, comma 1], che sono invece oggetto di divieto assoluto (Provvedimento AGCM pag. 26).

L’AGCM, quindi, ritiene che il sistema presentato da Lyoness presenta  gli  elementi costitutivi  delle  vendite  a  carattere  piramidale  considerate  dal  Codice  del Consumo pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli e ha condannato Lyoness Italia srl al pagamento di una sanzione amministrativa di più di 3 milioni di euro.

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