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Ti hanno mai proposto di diventare promoter? – Che cos’è il Network Marketing

La legge sul Multi Level Marketing – MLM

Spesso ci si sente proporre di diventare venditori, promoter o sviluppatori di nuovi prodotti, servizi o app. In altre parole, ci viene chiesto di entrare a far parte di un Network Marketing, o MLM (Multi Level Marketing), cioè di far parte di una rete di distribuzione basata sui singoli individui e sulla loro capacità di diffusione del prodotto tra parenti, amici e conoscenti.

Tale fenomeno non rappresenta una novità nel panorama normativo dato che la materia è stata regolata già nel 2005 con la Legge n. 173. Si tratta della legge intitolata “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali” volta soprattutto a tutelare il consumatore e gli incaricati alla vendita, ossia i c.d. promoter.

Chi e che cosa

L’art. 1 del testo definisce l’“incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

La “vendita diretta a domicilio” viene definita, invece, come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Vendita piramidale: vietata

Molto importante è l’art. 5 della legge che impone il divieto di vendita piramidale e delle catene di S. Antonio. La vendita nella forma piramidale è quella attività o quella struttura di vendita in cui l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. È vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo (catene di Sant’Antonio) che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Tutele

A tutela dell’incaricato alla vendita è posto l’art. 4 che prevede che non possa essere stabilito alcun obbligo di acquisto: a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario; b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio che non abbia alcun vincolo di subordinazione (non è lavoratore dipendente dell’impresa), entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto, ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito di tale comunicazione dovrà restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa dovrà rimborsare all’incaricato le somme da questi eventualmente pagate.

Altrettanto importante è rilevare che all’incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

Altre norme

La legge n. 173/2005 contiene, inoltre, una serie di altre norme dedicate alle modalità di svolgimento del rapporto e sui doveri e le responsabilità dell’incaricato alla vendita che non devono essere ignorate.

Per ulteriori informazioni contatta lo Studio Legale Fabris con l’apposito form.

Domande frequenti