L’inadempimento ai tempi del coronavirus

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore lo stesso giorno, prevede all’art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) l’inserimento nell’art. 6 della D.L. 23 febbraio 2020 conv. con mod. dalla L. 5 marzo 2020 n. 13, del comma 6-bis ove si prevede che: “Il rispetto delle misure di contenimento del presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

I due articoli del codice civile richiamati (1218 e 1223) sono quelli che prevedono a carico del debitore (da intendersi come colui che deve eseguire una prestazione) l’obbligo di risarcire il danno (comprensivo di spese e mancato guadagno) al creditore (cioè a chi deve ricevere una prestazione) a meno che non provi che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

Il legislatore ha così voluto chiarire che i casi di inadempimento o ritardo nell’esecuzione di una prestazione cagionati dal doveroso rispetto delle misure di contenimento previste dall’Autorità in questi mesi di coronavirus non comportano responsabilità a carico dell’inadempiente.
Occorre ovviamente che vi sia il provvedimento dell’Autorità (factum principis) che rende impossibile la prestazione e ciò a prescindere dalla condotta della parte obbligata.

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Coronavirus: cosa si rischia violando i divieti

L’epidemia di Coronavirus che sta flagellando l’Italia ha ora coinvolto anche la provincia di Vicenza. Per effetto del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 tutto il territorio della Repubblica è diventato “zona protetta” includendo quindi anche la provincia di Vicenza e tutti i suoi Comuni.
L’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 sancisce che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”. Ciò significa che sono estesi anche al territorio berico tutti i divieti previsti dalla normativa di emergenza.

In caso di mancato rispetto dei divieti previsti dai dpcm si possono configurare diversi reati:

1) Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

L’inosservanza non è limitata ai soli provvedimenti che attengono alla giustizia penale, ma riguardano ogni provvedimento o ordine autorizzato da una norma giuridica perché il senso della norma è la tutela dell’interesse generale a che qualsiasi manifestazione di volontà dello Stato sia rispettata.
Questa norma è diretta a soddisfare l’interesse della Pubblica Amministrazione ad ottenere dal privato cittadino una certa prestazione o un certo comportamento previsto per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o igiene.

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Domande frequenti