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Testo della Legge Cirinnà sulle Unioni Civili (L. 20 maggio 2016, n. 76)

Proponiamo qui di seguito il testo della L. 20 maggio 2016, n. 76, c.d. legge Cirinnà, sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello
stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli
articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle
convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono
un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di
stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli
atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio
dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale
o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermita’ di mente; se
l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero
puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in
tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza che
ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87,
primo comma, del codice civile; non possono altresi’ contrarre unione
civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e
la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo
87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o
tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con
l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero
sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso e’ sospesa sino a quando non e’ pronunziata sentenza di
proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4
comporta la nullita’ dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
gli articoli 65 e 68, nonche’ le disposizioni di cui agli articoli
119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L’unione civile costituita in violazione di una delle cause
impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo 68
del codice civile, puo’ essere impugnata da ciascuna delle parti
dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero
e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L’unione civile costituita da una parte durante l’assenza
dell’altra non puo’ essere impugnata finche’ dura l’assenza.

7. L’unione civile puo’ essere impugnata dalla parte il cui
consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte stessa.
Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso e’ stato
dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o di errore
essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non puo’
essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che e’
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle qualita’ personali e’
essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte,
si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:
a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire
lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2),
3) e 4), del codice civile.

8. La parte puo’ in qualunque tempo impugnare il matrimonio o
l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullita’ della
prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente
giudicata.

9. L’unione civile tra persone dello stesso sesso e’ certificata
dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che
deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici
e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti
possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte puo’ anteporre o posporre al cognome comune il
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di
stato civile.

11. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza
morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono
tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai
bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere
di attuare l’indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e’
costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,
simulazione e capacita’ per la stipula delle convenzioni patrimoniali
si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le
parti non possono derogare ne’ ai diritti ne’ ai doveri previsti
dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell’unione civile e’ causa di
grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’
dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo’ adottare con
decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del
codice civile.

15. Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono
essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale puo’
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte
dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o
ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’
indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono
corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.

19. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile, nonche’ gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo
comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l’effettivita’ della tutela dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione
civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si
applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente
nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del
titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV
del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle
parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L’unione civile si scioglie altresi’ nei casi previsti
dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno
manifestato anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento dinanzi
all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di
scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi tre mesi dalla
data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo
comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,
12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nonche’ le disposizioni di cui al Titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano
manifestato la volonta’ di non sciogliere il matrimonio o di non
cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il
Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi in
materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle
disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto
internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle
leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che
abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro
istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario
coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei
decreti.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a
seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’ su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto puo’ essere comunque adottato, anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine e’ prorogato di
tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun
decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo’
adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma
28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un’unione civile tra
persone dello stesso sesso».

33. All’articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare
il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l’unione civile tra
persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri
nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore
dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si
intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’
o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma
36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento
alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al
coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno
diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’ di accesso alle
informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle
strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto puo’ designare l’altro quale suo
rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di
volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 e’ effettuata in forma
scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita’ di redigerla,
alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice
civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune
residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare
ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla
convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque
anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del
convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a
tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il
convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di
comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto
ha facolta’ di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare
costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o
causa di preferenza possono godere, a parita’ di condizioni, i
conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile, dopo l’articolo 230-bis e’ aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto
che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa
dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili
dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli
incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata
al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di societa’ o di lavoro
subordinato».

47. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o
del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o
amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata
interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto
illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla
parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il
risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione
di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua
risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita’, con
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme
imperative e all’ordine pubblico.

52. Ai fini dell’opponibilita’ ai terzi, il professionista che ha
ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la
sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i
successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza
dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli
5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione
dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le
comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo’
contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalita’ di contribuzione alle necessita’ della vita in
comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita’ di
lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla
sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice
civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo’
essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con
le modalita’ di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa
prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il
rispetto della dignita’ degli appartenenti al contratto di
convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni
anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a
carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non puo’ essere sottoposto a termine
o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o
condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. II contratto di convivenza e’ affetto da nullita’ insanabile
che puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se
concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di
un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di eta’;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del
codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in
pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di
rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di
cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia
pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente
ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle
parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di
cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma
del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei
beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione
medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per
gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque
discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza
il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto, oltre
che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia
all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso
in cui la casa familiare sia nella disponibilita’ esclusiva del
recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita’, deve
contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al
convivente per lasciare l’abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che
ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro
contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto o autenticato
il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione
civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente
superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al
professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di
convivenza l’estratto dell’atto di morte affinche’ provveda ad
annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione
del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e’
inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di
convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai
contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in
cui la convivenza e’ prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali
che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro
convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia
in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata
della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo
438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione
dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice
civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma
e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 35 del
presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro
per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni
di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l’anno 2019, in
11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7 milioni di euro per
l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 milioni
di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in
22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni di
euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 5
milioni di euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021,
a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per
l’anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2024 e a 16 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei dati comunicati dall’INPS, provvede al monitoraggio degli
oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11
a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 66, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

68. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Domande frequenti