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Prosecco “alla spina”: frode!

Prosecco e frode in commercio

Il Prosecco è un vino bianco a Denominazione di Origine Controllata (DOC) prodotto in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia famoso in tutto il mondo per essere un prodotto d’eccellenza della tradizione viti-vinicola italiana.
Oltre alla DOC “Prosecco”, esistono le DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) di “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, e di “Asolo – Prosecco” o dei “Colli Asolani – Prosecco”.
La sua bontà e la sua fama hanno raggiunto i più lontani punti del pianeta dal Brasile all’Australia.
Tuttavia, la fama non ha solo avvalorato il Prosecco DOC e le DOCG Prosecco estendendone il mercato, ma ha anche in parte penalizzato tali denominazioni essendosi diffusi abusi commerciali (frodi, contraffazioni ecc.) sia in Italia che all’estero sulla spinta dei facili guadagni assicurati dal richiamo ad un vino d’eccellenza.
Il comportamento illecito più diffuso che colpisce il Prosecco DOC e le DOCG Prosecco è costituito dalla vendita di tali vini “alla spina”.
Come accaduto nel famoso caso del pub inglese nel 2015, gli esercenti di bar e ristoranti non possono mescere il Prosecco con sistemi a pressione proprio perché tale vino DOC o DOCG non è venduto alla distribuzione commerciale in fusti o botti.
I disciplinari di produzione del Prosecco DOC e dei Prosecchi DOCG, infatti, prevedono che tale vino debba essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro.
Non è possibile, quindi, che al bar o al ristorante venga servito del Prosecco spinato (DOC o DOCG che sia) e non versato direttamente dalla bottiglia.
Vendere un vino bianco frizzante presentandolo come Prosecco, quando invece non lo è, integra il reato di frode in commercio che come tale è sanzionato dal Codice Penale.
L’art. 515 del Codice Penale afferma che “chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro”.
Tale reato si descrive come un illecito penale plurioffensivo, in quanto capace di ledere gli interessi sia dei consumatori sia degli altri produttori ad una concorrenza leale (Cass. pen. n. 5588 del 16.01.2008).
L’esercente, oltre a dover subire un eventuale processo penale, potrà anche vedersi citato in giudizio dai consorzi di tutela per il risarcimento dei danni.
Per esimersi dall’integrare illeciti l’esercente che spina il vino, anche se prodotto con uve “Glera” (le medesime della produzione di Prosecco), dovrà proporlo genericamente come “vino bianco frizzante” oppure con il suo nome autentico: infatti, il solo fatto che il vino spinato derivi da tali uve non fa sì che si possa chiamare Prosecco il quale si produce secondo le particolare regole della DOC o di una delle DOCG.

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