Contenuti web: come rimuoverli
Il mondo virtuale a dispetto del nome è più che mai reale e i contenuti che circolano nel web possono avere ripercussioni tangibili nella vita di ogni persona. Ciò è tanto più vero se si pensa a quelle pubblicazioni che sono lesive dei propri diritti perché presentano contenuti offensivi, incitanti all’odio o in contrasto con il copyright.
È possibile rimuovere un contenuto da un sito? La risposta è positiva anche se non si nasconde che il procedimento può risultare assai difficile e che la rimozione totale dal web è operazione quasi impossibile data la sempre più profonda e stringente interconnessione e condivisione dei contenuti tra le persone.
Cosa fare?
1) La prima cosa da fare è farsi assistere da un legale professionista e segnalare l’evento alle Autorità, ossia la Polizia Postale, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’Autorità Giudiziaria.
2) In secondo luogo, è necessario segnalare subito al provider il contenuto illecito e richiedergli di procedere all’immediata eliminazione del contenuto, dei link e di qualsiasi altro elemento atto alla diffusione del contenuto.
Tale segnalazione deve essere fatta per iscritto e comunque in un modo per cui se ne possa dar prova.
È necessario prestare grande attenzione a chi indirizzare tale segnalazione: infatti, è necessario inviarla alla competente sede europea o alla sede centrale del provider e non alle sedi nazionali che spesso non hanno la capacità di rappresentare la casa madre.
La segnalazione sarà ascoltata?
Gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70/2003 prevedono che il provider non appena sia a conoscenza di fatti illeciti o lesivi, su comunicazione delle autorità competenti, debba agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
Parte della giurisprudenza ha di recente affermato che il provider deve attivarsi tempestivamente per impedire la diffusione del contenuto segnalato senza attendere un provvedimento dell’Autorità giudiziaria: sembrerebbe, quindi, che i provider debbano dar corso all’istanza di cancellazione proveniente anche da un soggetto privato.
L’art. 17 citato stabilisce, inoltre, che il provider è civilmente responsabile della mancata cancellazione di un contenuto illecito segnalato con la conseguenza che il provider potrebbe essere condannato al pagamento di un indennizzo per ogni giorno di ritardo nella cancellazione.
Se la pubblicazione integra un reato è possibile anche sporgere denuncia/querela con cui richiedere congiuntamente il sequestro preventivo (c.d. oscuramento) del contenuto.