Il consenso informato in ambito medico – Vicenza
Il rapporto medico-paziente negli ultimi anni si è modificato fino ad avvicinarsi ad un vero e proprio rapporto contrattuale distaccandosi sempre più dalla figura di una relazione paternalistica in cui il paziente si affida in tutto e per tutto alle scelte del professionista medico. La conseguenza di una simile configurazione del rapporto è la necessaria presenza di un preciso incontro delle volontà tra medico e paziente ed il consenso informato prestato da quest’ultimo a ricevere trattamenti sanitari.
La Corte Costituzionale ha sancito che il consenso informato si configura, in sostanza, come un vero e proprio diritto della persona “che trova fondamento nei principi espressi nell’articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (Corte Cost. n. 438/2008 richiamata poi da Cass. n. 20984/2012).
Il fondamento del consenso informato del paziente è la sua libertà di decidere a quali interventi medici sottoporsi, come conseguenza dell’inviolabilità dell’integrità fisica e della tutela della salute. Ciò che si tutela, quindi, risulta essere, oltre il diritto alla salute, “il diritto all’autodeterminazione del paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica” (Cass. n. 19220/2013).
L’oggetto dell’informazione, come prevede l’art. 33 del Codice di Deontologia medica, è la prevenzione, la diagnosi, la prognosi, l’eventuale esistenza di una pluralità di trattamenti sanitari alternativi e i vantaggi e i rischi di ciascuna terapia, comprese le possibili complicanze o le serie di eventi dannosi astrattamente prevedibili secondo un criterio di normalità, prima dell’operazione, ma non evitabili nemmeno con un’esecuzione corretta dell’operazione (C. Fin, I requisiti di validità del consenso del paziente al trattamento sanitario, in Studium Iuris, 9/2016, p. 10169).
Inoltre, l’informazione deve essere fornita con la massima precisione: “la correttezza dell’informazione preliminare da rendere al paziente impone al medico di essere preciso ed esauriente sulla natura della malattia, sulle reali indicazioni e controindicazioni della prestazione sanitaria che egli va ad effettuare, sui rischi ad essa legati, sugli obiettivi perseguiti” (Corte Appello Milano n. 1035/2015).
Il consenso, insomma, dovrà essere: 1) libero, immune da vizi ed espresso; 2) attuale e revocabile; 3) proveniente da persona capace d’intendere e di volere; 4) derivante da una preventiva informazione; 5) una manifestazione che preceda l’intervento.
Per quanto riguarda l’anteriorità dell’informazione e del consenso rispetto all’intervento, va precisato che quando il caso lo richiede il medico non dovrà limitarsi ad informare il paziente prima dell’inizio della terapia, ma dovrà costantemente informare ed aggiornare il paziente. In questo senso, la preventiva informazione non è meramente temporale.
L’informazione deve rendere il paziente informato e consapevole con preciso riferimento al trattamento sanitario a cui si andrà a sottoporre.
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