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Nuovo Regolamento Privacy – IL CONSENSO

Regole privacy – Malo

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Reg. UE n. 679/2016 che costituirà un nuovo testo normativo fondamentale in materia di privacy.

Non vi sarà però l’addio all’ormai conosciuto D. Lgs. n. 196/2003 in quanto la normativa nazionale rimane ancora vigente e il nuovo Regolamento si aggiungerà ad essa.  Infatti, il D. Lgs.  n. 196/2003 si applica sempre a qualsiasi tipo di trattamento di dati personali, mentre il Regolamento si applica a tutti i trattamenti effettuati per attività che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione Europea. In ipotesi di conflitto tra norme, prevarranno quelle del nuovo Regolamento.

Si capisce fin da subito l’importanza di adeguarsi per tempo alla nuova disciplina così da evitare spiacevoli inconvenienti di natura legale.

Siamo di fronte ad un diritto, quello della tutela della privacy, che è riconosciuto come fondamentale e che sta diventando sempre più importante.

IL CONSENSO

Il trattamento dei dati personali è lecito se c’è il libero ed esplicito consenso del titolare dei dati per uno o più specifiche finalità.

Come si raccoglie ?

Non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo) e deve essere manifestato attraverso dichiarazione o azione positiva inequivocabile. Il consenso deve essere dimostrabile e, quindi, è preferibile sia espresso e raccolto in forma scritta. La richiesta di consenso presentata assieme ad altre questioni deve essere chiara, comprensibile, facilmente accessibile ed espressa con un linguaggio semplice e chiaro.

Se qualche parte della dichiarazione di consenso viola il Regolamento questa non è vincolante.

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido?

Sì, ma solo se ha tutte le caratteristiche previste dal Regolamento. In caso contrario, è necessario raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo le modalità e con le caratteristiche del Regolamento prima della sua entrata in vigore.

INFORMATIVA

Il consenso prestato dall’interessato deve essere informato.

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento devono essere concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili, espresse con un linguaggio semplice e chiaro, in forma scritta o con altri mezzi anche elettronici, gratuite (art. 12).

Le informazioni da fornire all’interessato al momento stesso in cui i dati sono ottenuti qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato sono (art. 13) :

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione.

 

Una volta acquisito il consenso e i dati personali, il titolare del trattamento dovrà fornire queste ulteriori informazioni:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il titolare abbia dato un consenso esplicito, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Se i dati personali non sono stati ottenuti presso l’interessato (art. 14), il titolare del trattamento dovrà fornire all’interessato le suddette informazioni compresa la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico. L’informativa prevista per il caso in cui i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato è fornita secondo le modalità di cui all’art. 14 par. 3, 4 e 5.

REVOCA

L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, e ciò con la stessa facilità con cui è accordato (art. 7).

DATI PERSONALI PARTICOLARI

È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, salvo particolari ipotesi tra cui l’espresso consenso a riguardo, necessità di tutelare un interesse vitale dell’interessato, dati manifestamente pubblici ecc. (art. 9 par. 2).

REGOLE SPECIFICHE

Per il consenso dei minori, per il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e civili, e per il trattamento che non richiede l’identificazione sono previste regole specifiche.

Domande frequenti