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Uso delle foto sui social network: chi può pubblicare la mia foto?

Diritto al ritratto

Con l’avvento di internet, e dei social network in particolare, la circolazione di immagini e foto è diventata un fenomeno di vastissime dimensioni e per così dire “naturale”.
Ogni giorno semplicemente navigando nella rete si trovano senza difficoltà fotografie di persone e di amici. Tuttavia, la domanda che sorge quando si incappa in una propria foto è: chi ha il diritto di utilizzare la mia immagine?
Come detto, l’avvento di internet ha modificato molto i nostri stili di vita e in questo caso ha anche portato nel dimenticatoio la normativa vigente in materia di diritto al ritratto.
La legge 22 aprile 1941 n. 633 all’art. 96 è molto chiara nel prevedere che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.
Ciò significa che, salvo quanto previsto per la divulgazione dell’immagine nell’interesse generale (come vedremo tra poco), nessuno ha il diritto di pubblicare, esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto altrui senza il suo espresso consenso.

Ciò riguarda anche i post su Facebook, Instagram, Google+, i video su YouTube o qualsiasi altro social network: infatti, la pubblicazione dell’immagine altrui su tali canali integra perfettamente il caso di “esposizione” dell’altrui ritratto. Non va dimenticato che internet è una vetrina “reale” che ha delle ripercussioni concrete e tangibili nelle nostre vite, e il fatto che sia un supporto telematico, non la rende in nessun modo “virtuale”.
Come detto vi sono delle eccezioni a tale divieto assoluto: l’art. 97 della medesima L. n. 633/1941 afferma che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Sulla base di tale articolo, quindi, è ammessa la pubblicazione del ritratto altrui senza consenso se riguarda persone famose o esercitanti funzioni pubbliche o per ragioni di interesse pubblico quali necessità di giustizia e di polizia (si pensi alla foto di un ricercato) o per scopi scientifici, didattici o culturali. Oppure quando l’immagine è ottenuta nel contesto di fatti o eventi di interesse pubblico o che si sono svolti in luoghi pubblici (i comizi, le manifestazioni culturali o politiche, le gare sportive, le sagre di paese, le fiere).
In quest’ultima ipotesi deve essere fatta molta attenzione perché il senso della norma non è quello di ammettere la pubblicazione di immagini realizzate in pubblico (il ritratto della persona nel luogo pubblico è la parte più cospicua e importante della fotografia), ma di immagini che ritraggano luoghi o eventi pubblici (il soggetto principale della fotografia è l’evento pubblico).
Quindi, va effettuata una valutazione caso per caso tenendo in considerazione anche gli orientamenti giurisprudenziali che costituiscono un’utile guida nell’individuare i casi di diffusione lecita di ritratti altrui.

Va comunque ribadita la regola generale, se non altro per motivi precauzionali, per cui se il volto di una persona non famosa è riconoscibile, la sua immagine non può essere pubblicata (su qualsiasi supporto cartaceo o sul web) senza il suo consenso.
Inoltre, va sempre considerato che in ogni caso il ritratto non può essere pubblicato quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

La disciplina del diritto al ritratto deve essere coordinata con il diritto di cronaca. Infatti, tale diritto prevede che l’immagine altrui possa essere pubblicata e diffusa se si rispettano tre requisiti: veridicità, pertinenza e continenza. In altre parole, deve risultare che la foto/notizia sia vera, che esista un interesse pubblico per la sua pubblicazione e che la foto/notizia sia obiettiva.

Infine, l’immagine costituisce un vero e proprio dato personale e pertanto soggetto alla disciplina sulla privacy contenuta nel D. Lgs. 196/93. Infatti, un dato personale è qualunque informazione che identifichi o consenta di identificare anche indirettamente tramite il riferimento a qualsiasi altra informazione una persona fisica, e la fotografia è riconosciuta come tale (Decisioni dell’Autorità Garante del 15 maggio del 2002 e del 19 febbraio del 2002).
Ciò significa che chi acquisisce il ritratto altrui dovrà anche informare il soggetto interessato a norma del citato D. Lgs. e raccogliere il suo consenso espresso.
Ciò è particolarmente importante perché la disciplina sulla privacy si applica a prescindere dalla diffusione del ritratto, quindi anche nel caso di mera detenzione dell’immagine per uso personale senza alcuna pubblicazione.

Come visto, la normativa applicabile nel caso delle immagini altrui è particolarmente complessa e va coordinata con la giurisprudenza che costituisce un elemento imprescindibile nella comprensione della disciplina globale.
Il fenomeno, poi, non riguarda solo i privati, ma anche le imprese, le associazioni, le fondazioni e qualsiasi ente che sempre più è chiamato ad utilizzare immagini per comunicare il proprio modo di essere e le proprie e finalità.

Lo Studio Legale Fabris fornisce nella provincia di Vicenza un’assistenza legale approfondita e personalizzata per evitare qualsiasi problematica connessa all’uso delle immagini, in particolare fornisce assistenza sulla disciplina di riferimento, sui formulari e sulle clausole da utilizzare, sui disclaimer che devono comparire sui siti, ecc.
Puoi liberamente contattarci con l’apposito form per qualsiasi dubbio o informazione.

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